SITI ORFANI CONTAMINATI DA AMIANTO DAL 2019 STANZIATI PIU’ DI 105 MILIONI

Già dal 2019 disponibili più’ di 105 Milioni di Euro. Poca l’informazione e l’assistenza per accederVi.

Lo Sportello Amianto Nazionale prova a fare chiarezza su legislazione obblighi e modalità di accesso ai contributi con questa breve guida e informa tutti i Comuni Italiani che lo sostengono che ha attivato un servizio di reporting legislativo specifico e dedicato per una completa assistenza all’accesso contributivo.

I siti orfani contaminati da Amianto un problema che ha già una parziale soluzione e potrebbe trovare un po’di ristoro anche nel PNRR ma manca assistenza e informazione sin dal 2019.

I Mite attiva un sito internet specifico per la gestione nazionale dei siti Orfani: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it

Mentre il piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani è tra le novità del Decreto attuativo del PNRR (Agg. 7/11/21)

  • Cosa sono i “siti orfani” ?
  • A chi spettano i finanziamenti, come vengono ripartite le risorse, e come funzionano le richieste per accedere a fondi per Bonificarli ?
  • Chi ha il compito del loro monitoraggio ed i relativi adempimenti documentali?

All’interno del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, (qui il testo in GU) attuativo del PNRR, tra le diverse modifiche in materia ambientale e al Codice Ambiente, spicca anche la bonifica dei siti orfani.

L’Art. 17 del Decreto attuativo del PNRR richiede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (in vigore dall’8 novembre 2021) un apposito “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani” al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I criteri di assegnazione sono quelli fissati nella Finanziaria 2019. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Nasce uno spiraglio per la bonifica di questi siti in generale ed in particolare di quelli contaminati da Amianto.

Cosa si intende per “sito orfano”?

Il Decreto n.269/2020 che detta il “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” fornisce una definizione di «sito orfano» in base quale si tratta di un:

  • sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso
    il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente), ovvero di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (il procedimento che prevede la comunicazione della PA a provincia, regione e comune dei siti nei quali si accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia ),
    per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del Codice (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI) o agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 (bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato; sito rispetto al quale i soggetti di cui
    all’articolo 242 (procedure operative ed amministrative collegate ad un evento potenzialmente inquinante) e all’articolo 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) del Codice Ambiente, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, non concludono le attività e gli interventi.
  • Il Decreto n.269/2020: i fondi per la bonifica dei siti “orfani”
    Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (in GU n.24 del 30 gennaio 2021) in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione.

I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvederà, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

A chi spettano le risorse per la bonifica dei siti orfani?

In base all’art. 4 del Decreto si attribuisce:

il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord il 50% alle regioni del Mezzogiorno.
A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Le quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono contenute nella tabella di cui all’Allegato 1 al Decreto, ma poi ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

A chi non spettano le risorse per la bonifica dei siti orfani?

Il decreto e la sua ripartizione non si applica (art.3):

  1. alle procedure e agli interventi di cui all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;
  2. alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
  3. agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
  4. agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
  5. agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Chi controlla l’assegnazione delle risorse per la bonifica dei siti orfani?

In base all’art. 6 le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Decreto. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

A chi viene trasmessa la relazione sullo stato dei lavori?

La relazione viene trasmessa al Ministero dell’ambiente a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari. Negli accordi va riportato, ove previsto per l’intervento, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Che tipo di controlli vengono svolti?

I controlli sulle attivita’ e sugli interventi oggetto del decreto sono effettuati ai sensi dell’art. 248 del Codice Ambiente. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 253 (oneri reali e privilegi speciali) del Codice.

Possibile la revoca dei finanziamenti?

I finanziamenti concessi sono revocati (art.7) nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati, il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Le modalità di revoca sono riportate nell’ambito degli accordi (di cui all’art.6).

Lo Sportello Amianto Nazionale attiva per i comuni che lo sostengono, un servizio di reporting specifico in merito alla legislazione ed all’accesso al contributo.

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