FONDO VITTIME AMIANTO: Le novità per gli eredi e i nuovi documenti INAIL

Con la circolare 25 del 27 Settembre 2021, l’INAIL comunica importanti novità che riguardano gli aventi diritto alla prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti ed in particolare al riguardo della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi secondo l’articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nel documento inviato per conoscenza al direttore generale vicario, ai responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali. agli organi istituzionali alla Corte dei conti e più precisamente al Magistrato delegato all’esercizio del controllo, oltre che all’ organismo indipendente di valutazione della performance ed a tutti i comitati consultivi provinciali, l’INAIL riporta importanti cambiamenti che determinano una proroga sostanziale nel tempo di presentazione delle domande e una nuova prospettiva per gli eredi aventi diritto alla prestazione occasionale.

Nello specifico il documento INAIL cita :

Presentazione delle domande Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, apposita domanda per l’accesso alla prestazione, redatta sulla modulistica allegata alla presente circolare e corredata della documentazione indicata nella modulistica stessa. La prestazione è erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda medesima risulta completa. Qualora la domanda o la documentazione richiesta risulti incompleta, l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione della prestazione in esame resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante. Decadenza I commi 357 e 358 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplinano anche il termine di presentazione delle domande, rivedendo completamente la precedente regolamentazione. In particolare viene superato quanto previsto dall’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che aveva introdotto dei termini molto ristretti a pena di decadenza per la presentazione delle domande, specie nei confronti degli eredi, in considerazione della scadenza ravvicinata prevista per l’intervento di natura sperimentale (31 dicembre 2020). Il citato articolo 11 mentre fissava, infatti, un termine puramente ordinatorio di 120 giorni per la presentazione della domanda da parte dei beneficiari diretti (malati di mesotelioma), decorrente dalla data di accertamento della malattia, stabiliva viceversa, nel caso si trattasse di domanda per ottenere la prestazione una tantum da parte degli eredi, un termine decadenziale di soli 120 giorni decorrenti dalla data del decesso malato. Termini decadenziali molto ristretti erano, inoltre, previsti sia per i malati che per i loro eredi nel caso di domande volte a ottenere l’integrazione della prestazione a euro 10.000: 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’articolo 11-quinquies (1° marzo 2020) e ciò per tutti gli eventi accertati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2021, coerentemente con la finalità del beneficio rivolta a dare un sostegno economico ai malati di mesotelioma, disciplinano ex novo la materia dei termini della presentazione della domanda. È stata superata anzitutto la distinzione tra beneficiari diretti (malati) e loro eredi, stabilendo un termine unico di tre anni, a pena di decadenza, decorrente unicamente dall’accertamento della malattia e valevole per ambedue le categorie dei destinatari della prestazione. Lo stesso termine triennale a pena di decadenza, decorrente sempre dalla data di accertamento della malattia, è stabilito inoltre per le domande presentate sia dagli eredi che dai malati volte a ottenere l’integrazione della prestazione a euro 10.000. Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, indicato dalle norme nella data di accertamento della malattia o dell’evento, si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria. L’inutile decorso di tale termine comporta l’estinzione del diritto alla prestazione per decadenza. Riguardo agli eredi, con riferimento al termine di decadenza triennale e alla necessità di presentare/trasmettere una nuova domanda, possono configurarsi le seguenti ipotesi: 1. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. Il diritto è da considerarsi estinto anche nei confronti degli eredi; 2. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. La prestazione deve essere erogata a favore degli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, dietro presentazione di apposita istanza che soggiace al termine ordinario di prescrizione. In caso di più eredi, per la riscossione dovrà essere acquisita la delega rilasciata a uno soltanto degli eredi; 3. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda, ma al momento del decesso non era ancora maturato il termine triennale di decadenza. Gli eredi hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, di chiedere la prestazione entro il termine triennale di decadenza, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi della malattia; 4. il decesso avviene in data antecedente alla prima diagnosi. Gli eredi sono tenuti a presentare la domanda sempre entro il termine triennale decorrente dalla data di accertamento della prima diagnosi. La nuova disciplina dei termini applicabile dal 1° gennaio 2021 consente, infine, specie per gli eredi, di poter ancora presentare da tale data la domanda per ottenere la prestazione qualora non siano ancora trascorsi tre anni dall’accertamento della malattia, e ciò anche nei casi in cui tale possibilità era ormai preclusa per l’avvenuto decorso dei termini decadenziali precedentemente stabiliti dall’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Immediatamente dopo l’invio della circolare l’INAIL ha provveduto a rinnovare la documentazione informativa per i cittadini che spiega i meccanismi di accesso al “Fondo Vittime Amianto”.

Trovate online le versioni aggiornate dell’opuscolo “Fondo per le vittime amianto” e del depliant “Prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro familiari”che recepiscono le novità sostanziali introdotte dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178) cliccando sui bottoni sottostanti.

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